Per l’omessa, errata, tardiva trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati sanitari, ai fini della precompilata, è prevista la sanzione di 100 euro per ogni singolo documento di spesa non inviato o inviato irregolarmente, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o il numero di soggetti cui i documenti si riferiscono. (Agenzia Entrate – risoluzione 23 maggio 2022, n. 22).
Ai sensi dell’art. 3, co. 3, D.Lgs. n. 175/2014, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, devono inviare al Sistema tessera sanitaria, i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate nei confronti delle persone fisiche, ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate che li utilizza per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
L’art. 7, co. 1, del decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 19 ottobre 2020, come modificato dall’art. 2 del decreto 2 febbraio 2022, ha disposto che la trasmissione dei dati deve essere effettuata:
– entro il 8 febbraio 2021, per le spese sostenute nell’anno 2020;
– entro il 30 settembre 2021, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2021;
– entro il 8 febbraio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2021;
– entro il 30 settembre 2022, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2022;
– entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2022;
– entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1 ° gennaio 2023.
Al riguardo, l’inoltro dei dati di spesa può avvenire secondo tre diverse modalità:
– utilizzo di una pagina web dedicata, data entry di ogni singola spesa sul sito www.sistemats.it;
– invio di ogni singola spesa (c.d. web service sincrono);
– invio di un file zip, contenente un file xml, con uno o più documenti (c.d. web service asincrono).
In merito al trattamento sanzionatorio, l’art. 3, co. 5-bis, D.Lgs. n. 175/2014 prevede che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro
i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.
Nella relazione illustrativa al D.Lgs. n. 175/2014 è stato chiarito che al fine di ottenere il rispetto del termine previsto per la trasmissione e la qualità dei dati inviati, viene prevista l’applicazione di un’apposita sanzione in misura fissa, pari a 100 euro, nei casi di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, senza applicazione di quanto previsto dall’art. 12, D.Lgs. n. 472/1997.
Tanto premesso, tenuto conto delle diverse modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie, contenuti nei documenti fiscali, nonché della volontà del legislatore di valorizzare la “reazione sanzionatoria” in caso di inadempimento, al fine di perseguire una risposta punitiva adeguata e congrua, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il concetto di “comunicazione” contenuto nella norma sanzionatoria si riferisce ad ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o il numero i soggetti cui i documenti si riferiscono.
In altre parole, la sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/1997.