Rimborso gasolio commerciale nel settore del trasporto consumato nel primo trimestre 2024

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha fornito le istruzioni per ottenere il rimborso del gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporti, per i consumi effettuati tra il 1 gennaio ed il 31 marzo del 2024 (Agenzia delle dogane, nota 20 marzo 2024, n. 172030).

In riferimento ai benefici sul gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli fa presente che, per quanto attiene ai consumi effettuati tra il 1 gennaio e il 31 marzo 2024, la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale può essere presentata dal 1 al 30 aprile 2024.

La misura del beneficio riconoscibile è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale.

In particolare, il beneficio spetta per l’attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:

  • persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

  • persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;

  • imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

Spetta anche per l’attività di trasporto di persone svolta da:

  • enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto;

  • imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale;

  • imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale;

  • imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario.

Infine, il beneficio spetta per l’attività di trasporto di persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

 

Per la fruizione del rimborso, i soggetti aventi diritto devono indicare nella dichiarazione presentata all’Ufficio delle Dogane se intendono utilizzarlo mediante compensazione o richiedere la restituzione in denaro.

Per il godimento dell’agevolazione tramite Modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo “6740”.

Quanto alla documentazione utile a giustificare gli avvenuti consumi, gli esercenti le attività di trasporto sono tenuti a comprovare gli acquisti del gasolio commerciale mediante le relative fatture emesse dal fornitore.

 

Non sono ammessi all’agevolazione i consumi di gasolio usato come carburante impiegati da:

– veicoli di categoria euro 4 o inferiore, in relazione al trasporto di merci o di persone;

– veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, in relazione al trasporto di merci;

– veicoli della categoria M1.

 

Gli esercenti interessati possono trasmettere le proprie dichiarazioni per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. e per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni è possibile:

  • utilizzare il software, corredato dalle relative istruzioni, presente sul sito dell’Agenzia nella sezione “Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2024 – Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2024”;

  • fare riferimento al “tracciato record”, pubblicato sul sito dell’Agenzia nella sezione “Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2024 – Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2024”, per predisporre autonomamente i file da inviare.

I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell’anno 2023, possono essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2025. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2026.