Piccoli coloni e compartecipanti familiare: le aliquote contributive per il 2023



L’INPS ha fornito le indicazioni relative alla contribuzione dovuta dai concedenti (INPS, circolare 10 luglio 2023, n. 60).


L’Istituto ha reso note le indicazioni relative alla contribuzione dovuta dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per il 2023. In particolare, per l’anno in corso continua ad applicarsi il disposto dei commi 1 e 2 dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 146/1997, che prevede l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della Legge n. 296/2006.


Pertanto, l’aliquota per l’anno 2023 risulta così determinata:













Aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti

dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023

   
Concedente Concessionario Totale
20,95% (esclusa la quota base pari a 0,11%) 8,84% 29,79%

Per la riduzione degli oneri sociali si applica l’articolo 120 della Legge n. 388/2000 (legge Finanziaria 2001). Ne consegue che per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti:













Esoneri aliquote contributive  
Assegni familiari 0,43%
Tutela maternità 0,03%
Disoccupazione 0,34%

Per quel che riguarda la riduzione del costo del lavoro, l’articolo 1, commi 361 e 362, della Legge  n. 266/2005, prevede l’esonero di un punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’articolo 24 della Legge n. 88/1989. L’esonero in questione, a valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’articolo 120 della Legge n. 388/2000 e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine rapporto, nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.


Per i concedenti, pertanto, l’esonero di un punto percentuale opera sull’aliquota della disoccupazione, come da tabella seguente: 







Aliquota disoccupazione 2,75%
Esonero ex art. 1 co. 361/362, L. 266/2005 1,00%

I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono fissati nelle seguenti misure:







Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,125%
Addizionale Infortuni sul Lavoro 3,1185%

Inoltre, l’INPS segnala che per l’anno 2023, la riduzione dei premi e dei contributi di cui all’articolo 1, comma 128, della Legge n. 147/2013, è stata fissata nella misura pari al 15,17%.Tale riduzione è applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmessi dall’INAIL.


La retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale determina le retribuzioni medie giornaliere valevoli annualmente per ciascuna provincia. Per l’anno 2023, le retribuzioni medie sono state stabilite con il decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 giugno 2023.


Infine, le agevolazioni per zona tariffaria per l’anno 2023 risultano così quantificate:

















TERRITORI MISURA AGEVOLAZIONE DOVUTO
Non svantaggiati   100%
Montani 75% 25%
Svantaggiati 68% 32%

I termini di scadenza per il pagamento delle quattro rate per la contribuzione relativa all’anno 2023 sono il 17 luglio 2023, il 18 settembre 2023, il 16 novembre 2023 e il 16 gennaio 2024.