Le indicazioni per verificare l’importo erogato e per conoscere le ragioni di eventuali variazioni (INPS, comunicato 19 agosto 2024).
L’INPS ha fornito le informazioni sul cedolino della pensione di settembre 2024, il cui pagamento avverrà con valuta il giorno 2 del mese. L’Istituto rammenta anche che il documento in questione è accessibile tramite servizio online.
Trattenute fiscali
Per quanto riguarda le trattenute fiscali (conguaglio di fine anno 2023, addizionali regionali e comunali, tassazione 2024) l’INPS evidenzia che alla fine del 2023 è stato effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali applicate nel corso del medesimo anno di imposta (IRPEF, addizionali regionali e comunali a saldo) sulla base dell’ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche erogate dall’Istituto.
Se nel corso dello scorso anno, sulla pensione, sono state applicate mensilmente ritenute erariali in misura inferiore a quanto dovuto su base annua, l’INPS ha provveduto a recuperare le differenze a debito sulle rate di pensione di gennaio e di febbraio 2024, trattenendo il debito anche fino alla capienza totale dell’importo del rateo pensionistico in pagamento.
Nel caso i ratei di pensione di gennaio e di febbraio 2024 siano risultati insufficienti per il recupero totale, proseguiranno le trattenute sui ratei mensili successivi fino all’estinzione del debito.
Esclusivamente per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per il quali il ricalcolo delle ritenute erariali ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene comunque estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, D.L. n. 78/2010).
Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, anche sul rateo di settembre, oltre all’IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2023. Infatti, le addizionali regionali e comunali vengono recuperate in 11 rate: da gennaio a novembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.
Le somme conguagliate sono state certificate nella Certificazione Unica 2024. Non subiscono, invece, trattenute fiscali: le prestazioni di invalidità civile; le pensioni; gli assegni sociali; le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo).
Pensioni previdenziali delle gestioni private
Sulle pensioni collegate, in tutto o in parte, al reddito (ad esempio integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, pensione ai superstiti) i cui titolari, nonostante i solleciti, non hanno ancora fornito i dati reddituali relativi al 2020, nei mesi di agosto e di settembre è stata applicata una trattenuta pari al 5% determinata sulla base dell’importo della pensione di luglio 2024.
Ai pensionati interessati l’INPS ha inviato una lettera raccomandata con l’indicazione della data del 15 settembre 2024 come ultima scadenza per l’invio dei redditi richiesti.
Nei casi in cui le informazioni reddituali richieste non vengano inviate, l’INPS effettuerà la revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito del 2020 o, nel caso di pensioni ai superstiti, applicherà la fascia massima di abbattimento dell’importo della pensione previsto dall’articolo 1, comma 41 della Legge 335/1995 e procederà al calcolo e al recupero degli importi che saranno risultati indebiti.
I conguagli da modello 730/2024
A settembre, infine, vengono effettuate le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili, di cui ai modelli 730, per i pensionati/contribuenti che abbiano optato per l’INPS quale sostituto di imposta e i cui flussi siano pervenuti dall’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno.
In particolare, sul rateo di pensione di settembre si procede:
– al rimborso dell’importo a credito del contribuente, se dovuto;
– alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente.
I contribuenti muniti delle credenziali necessarie, che hanno indicato l’INPS quale sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli del modello 730/2024, possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, disponibile sul sito istituzionale e nell’app INPS Mobile.