Tra le misure a sostegno delle imprese del Mezzogiorno per il 2023, viene prorogato il credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo. Lo prevede la Manovra 2023 approvata, in data odierna dal senato in via defenitiva.
La Legge di bilancio 2020 ha introdotto un credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese, per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019. Sulla materia è poi intervenuto l’articolo 244 del D.L. n. 34/2020 che ha incrementato la misura del credito per gli investimenti, introdotto con riferimento a tutto il territorio nazionale (Legge n. 160/2019), a favore delle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno.
Tra le novità annunciate nella Legge di Bilancio 2023, c’è la proroga estesa all’esercizio 2023 del credito d’imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno (art. 1, co. 268). Le agevolazioni riguardano le imprese che investono nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Si provvede alla copertura degli oneri per il 2023 con una riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) – ciclo di programmazione 2021-2027 nella misura di 55,2 milioni per ciascuna annualità 2023-2025 (co. 269). Viene pertanto modificato il comma 187 con una nuova previsione che indica l’ammontare delle risorse destinate al credito d’imposta potenziato per il Mezzogiorno in 159,2 milioni sia per il 2023 che per il 2024, e in 107 milioni per il 2025 (+55,2 milioni per ciascuna annualità considerata).
I soggetti che hanno indebitamente utilizzato in compensazione il credito di imposta per ricerca e sviluppo sono tenuti a inviare la richiesta di riversamento spontaneo del credito all’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2023 e non più entro il 31 ottobre (co. 271, introdotto dalla Camera dei deputati).
Durante l’esame alla Camera è stato, altresì, introdotto il comma 272, con cui si stabilisce che le certificazioni previste per attestare la qualificazione degli investimenti nell’ambito di attività ammesse a crediti di imposta possono essere richieste dalle imprese a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta, nei medesimi periodi, non siano state già constatate con il processo verbale di constatazione. Con la citata novella, viene quindi espunta l’ulteriore condizione che non siano comunque iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.