Forniti chiarimenti per l’applicazione della disciplina dell’istituto reintrodotto dalla Legge di bilancio 2024 (INPS, circolare 29 maggio 2024, n. 69).
L’INPS ha comunicato le sue indicazioni in materia di facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, istituto recentemente reintrodotto nell’ordinamento dalla Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023, articolo 1, commi da 126 a 130). In particolare, la nuova normativa riconosce la possibilità di riscatto in favore degli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.
Durata del periodo riscattato
Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi. Il periodo deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della legge n. 213/2023.
Il limite massimo dei 5 anni è determinato senza tenere conto degli eventuali periodi chiesti a riscatto ai sensi dell’articolo 20, commi da 1 a 5, del D.L. n. 4/2019, in quanto l’articolo 1, commi da 126 a 130, della Legge n. 213/2023 non effettua nessun esplicito rinvio alla precedente normativa e non collega il presente riscatto a quelli eventualmente già effettuati in precedenza.
I periodi oggetto di riscatto saranno valutati secondo il “sistema contributivo”.
La domanda
La presentazione della domanda di riscatto è limitata al biennio 2024–2025. Pertanto, può essere presentata dalla data di entrata in vigore della legge n. 213/2023 (1° gennaio 2024) e fino al 31 dicembre 2025 (termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto).
Ai sensi del comma 128 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024, la domanda può essere presentata dal diretto interessato o dai suoi superstiti o, entro il secondo grado, dai suoi parenti e affini.
La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso i consueti canali (SPID almeno di Livello 2, CNS, CIE 3.0, PIN; contact center; istituti di patronato e intermediari dell’INPS).
Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato, che, ai sensi del comma 129 dell’articolo 1, può sostenere il relativo onere destinando, a tale fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In questo caso, le domande devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo “AP135” disponibile online.
Modalità di versamento
Infine, l’onere di riscatto può essere versato in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.