La disciplina della procedura di ravvedimento guidato nell’ambito dell’adempimento collaborativo

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2024, n. 212, il Decreto MEF 31 luglio 2024, n. 126, contenente la disciplina della procedura di ravvedimento guidato nell’ambito dell’adempimento collaborativo.

A partire dal prossimo 25 settembre 2024 entrerà in vigore il regolamento recante la disciplina della procedura di ravvedimento guidato nell’ambito dell’adempimento collaborativo.

Ai sensi dell’articolo 1 del nuovo Decreto MEF, i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo che ravvisano omissioni o irregolarità commesse nell’applicazione delle disposizioni tributarie rilevanti sulla determinazione e sul pagamento dei tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o che intendono regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni dell’Agenzia, potranno provvedere spontaneamente a sanare la violazione commessa utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso, avvalendosi della predetta procedura.

 

Tale procedura, consentita per i periodi di applicazione del regime di adempimento collaborativo, consiste nella presentazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate, entro 9 mesi antecedenti la decadenza dei termini di accertamento, di una comunicazione qualificata che contenga tutti gli elementi informativi idonei a consentire all’Ufficio una esauriente disamina della fattispecie, nonchè le imposte, le sanzioni e gli interessi correlati alla violazione rilevata.

 

L’Ufficio competente, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà notificare al contribuente uno schema di ricalcolo contenente l’ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in base alla comunicazione qualificata, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentire eventuali osservazioni.

A questo punto, valutate le eventuali osservazioni del contribuente, l’Ufficio notificherà un atto di ricalcolo contenente l’indicazione dell’ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi correlati alla violazione comunicata e la data, non inferiore a 15 giorni, entro cui effettuare il versamento.

 

La procedura si concluderà con il versamento degli importi dovuti in base all’atto di ricalcolo ovvero in base allo schema di ricalcolo, e, ricorrendone i presupposti, con la presentazione della dichiarazione integrativa.