Il DL n. 73/2022, pubblicato nella G.U. n. 143 del 21 giugno 2022, all’art. 18 ha introdotto modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati.
L’esenzione Iva prevista per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui all’art. 10, co. 1, n. 19), D.P.R. n. 633/1972 (prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da enti del Terzo settore di natura non commerciale compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l’acquisto trovi applicazione l’esenzione; in tal caso, l’esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo.
Sono invece soggette a Iva del 10%:
– le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive (art. 6, L. n. 217/1983);
– le prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell’art. 10, co. 1, nn. 18) e 19), D.P.R. n. 633/1972;
– le prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all’art. 10, co. 1, n. 19), D.P.R. n. 633/1972, e da case di cura non convenzionate;
– le prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all’art. 10, co. 1, n. 19), D.P.R. n. 633/1972.