Fiscalità delle partecipazioni intestate a una società fiduciaria


In caso di intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie affidata con apposito mandato a “società fiduciarie autorizzate” da persona fisica non imprenditore, ai fini delle imposte dirette gli effetti si producono direttamente sul fiduciante, con riferimento sia ai proventi (dividendi), sia alle plus/minus – valenze, sia alla rivalutabilità del costo di acquisizione delle partecipazioni (Norma di comportamento 01 marzo 2022, n. 216).

Con l’intestazione fiduciaria di titoli azionari e quote di partecipazione societaria, è disciplinata nella legislazione nazionale la possibilità di separare la titolarità del diritto di proprietà rispetto alla legittimazione al relativo esercizio. La disciplina delle “società fiduciarie” all’art. 1 della L. 23/11/1939 n. 1966 le definisce come “quelle che, comunque denominate, si propongono sotto forma di impresa di assumere (…).la rappresentanza di portatori di azioni e obbligazioni”. Il legislatore ha imposto alle società fiduciarie una serie di obblighi, concernenti anche la comunicazione delle generalità degli effettivi proprietari dei titoli fiduciariamente intestati. In particolare, in base all’art. 9 della L. 29/12/1962 n. 1745, “le società fiduciarie devono comunicare (…) al competente Ufficio delle Imposte …i nomi degli effettivi proprietari delle azioni ad esse intestate ed appartenenti a terzi, sulle quali hanno riscosso utili nell’anno solare precedente” . La Corte di Cassazione ha pertanto ritenuto che “la proprietà della società fiduciaria, pur non potendosi dire fittizia, viene ad assumere, pur tuttavia, connotazione meramente “formale” mentre il fiduciante, nonostante la formale intestazione del bene alla fiduciaria ne conserva la proprietà “sostanziale ” ed è quindi in grado di disporre direttamente, senza necessità di alcun formale ritrasferimento dei titoli da parte delle società “(Cass. 14 ottobre 1997, n. 10031) e ancora che “nella società fiduciaria, i fiducianti…vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni da loro affidati alle società ed a queste strumentalmente intestati” (così anche Cassazione, SSUU, 21 maggio 1999, n. 4943″).
Questo principio di prevalenza della “sostanza” (fiduciante) sulla “forma” (società fiduciaria intestataria) è stata condiviso anche dalla Agenzia delle Entrate in tema di applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni (cfr. Circolare 28/E del 27/3/2008, cap. 3 e 4.1).
L’applicazione di tale principio ai fini delle imposte dirette comporta quindi che i dividendi (e ogni altro riparto di utili societari) siano soggetti alle regole previste dagli art. 44/47 del TUIR in capo al fiduciante. La società distributrice residente in Italia applica le eventuali ritenute alla fonte, ove dovute in base alle regole previste dal DPR 600/73 e relative modificazioni nel tempo a seconda delle caratteristiche del fiduciante, (partecipazione qualificata o non qualificata) e della data di origine degli utili distribuiti, per cui potrà verificarsi l’obbligo alla imposta sostitutiva al 26% sull’intero importo (ed il percipiente non indica nulla nella sua dichiarazione dei redditi), oppure – nei casi previsti dalla disposizione transitoria dell’art. 1 c 1005/1006 della L. 205/2017 (distribuzione di utili prodotti prima del 2018 e percepiti fino al 2022) con obbligo alla tassazione in Dichiarazione dei Redditi PF, quadro RL (oppure in 730) per la quota imponibile (40% o 49,72% o 58,14%) pro-tempore prevista, il tutto sulla base dell’attestazione fornita dalla società fiduciaria riguardo alle caratteristiche soggettive del fiduciante.
Nel caso di deposito fiduciario di azioni emesse da società residente all’estero, la ritenuta è operata dalla società fiduciaria.


Inoltre, per la determinazione delle plusvalenze /minusvalenze in caso di cessione a terzi da parte di persone fisiche ex art. 66 e 67 TUIR – con inapplicabilità delle disposizioni degli art. 86 (in generale) e art. 87 (Participation Exemption) del TUIR applicabili solo in caso di tassazione del “reddito delle società” – occorre fare riferimento ai costi di sottoscrizione o di acquisto da terzi sostenuti dal fiduciante, fermo il diritto del fiduciante di accedere alla “rivalutazione” del costo di acquisto sulla base della normativa originatasi dall’art. 5 della L. 448/2001, e successive modifiche e integrazioni, in quanto il requisito del “possesso” della partecipazione alla data di riferimento della rivalutazione risulti “sostanzialmente” rispettato dal fiduciante, come confermato dalla natura negoziale del mandato fiduciario conferito, con la conseguenza che il versamento dell’imposta sostitutiva prevista dalla Legge di rivalutazione è effettuato a cura e nome del fiduciante e con indicazione nella sua relativa dichiarazione dei redditi.