Forniti chiarimenti in tema di comportamento da adottare in caso di rottura o malfunzionamento dei registratori di cassa o dei server Rt, cioè di eventi che impediscono la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi (Agenzia delle Entrate – risposta 06 maggio 2022, n. 247).
L’Agenzia delle Entrate ha avuto già modo di affrontare il problema dell’erronea memorizzazione e connessa trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui all’art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 127/2015, indicando quali siano i principi esistenti in materia, nonché i corretti comportamenti da tenere anche in ipotesi di malfunzionamenti di varia natura.
In particolare:
– in caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, del Registratore Telematico, l’esercente deve richiedere tempestivamente l’intervento di un tecnico abilitato e, fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero si doti di altro Registratore Telematico regolarmente in servizio, deve provvedere all’annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica;
– a fronte del malfunzionamento del registratore telematico o del server RT, intendendosi come tale qualsiasi anomalia che riguardi una sua componente (si pensi, ad esempio, alla singola cassa collegata ad un server RT) o l’intero apparato, rendendolo non in grado di memorizzare e trasmettere nei termini dati completi e corretti al Sistema AE, lo stesso va posto nello stato “Fuori Servizio”, stato che consente all’Amministrazione di avere contezza di un problema in essere e di motivare eventuali mancate o tardive memorizzazioni e trasmissioni, totali o parziali, dei dati;
– la corretta tenuta del registro di emergenza rende non obbligatoria la trasmissione (o ritrasmissione) dei dati dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel periodo di malfunzionamento tramite la procedura di emergenza messa a disposizione dall’Amministrazione finanziaria ovvero la certificazione dei corrispettivi con strumenti alternativi come le fatture;
– la memoria dei singoli punti cassa può essere utilizzata in luogo del registro di emergenza.
Qualora siano state rispettate le prescrizioni dei punti precedenti e liquidata in maniera corretta l’imposta, non trovano applicazione le sanzioni di cui agli artt. 6, co. 2- bis, 11 co. 2- quinquies e 12, co. 2, D.Lgs. n. 471/1997).
Con particolare riferimento all’ipotesi in cui, pur a fronte della corretta liquidazione dell’imposta e dell’utilizzo del registro di emergenza, in presenza di un malfunzionamento il registratore telematico/server RT non sia stato posto “fuori servizio” ed abbia proceduto alla memorizzazione/invio di dati incompleti o comunque non veritieri, va precisato che la sanzione applicabile è sempre quella dell’art. 11, co- 2- quinquies, D.Lgs. n. 471/1997, ossia euro 100 per ciascuna trasmissione.