Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività delle imprese operanti nel settore della ristorazione è stato previsto un contributo a fondo perduto a favore delle suddette imprese stanziando un fondo pari a 10 milioni di euro. (Agenzia delle enytrate – provvedimento 2 novembre 2022, n. 406608/2022)
Gli aiuti sono erogati ai soggetti ai quali è stato riconosciuto il contributo e che svolgono come attività prevalente, comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate, una di quelle individuate da uno dei seguenti codici ATECO 2007: 56.10, 56.21, 56.30. Al fine dell’erogazione del contributo i soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono tenuti ad inviare una dichiarazione, mediante procedura web, all’Agenzia delle entrate attestante l’ammontare degli aiuti di Stato nell’ambito del regime “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, la cui registrazione nel RNA è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024. L’Agenzia procede alla erogazione delle risorse finanziarie assegnate a tutti coloro che hanno ottenuto il contributo, che svolgono come attività prevalente una di quelle individuate dai seguenti codici ATECO 2007: 56.10, 56.21, 56.30, e che hanno presentato la dichiarazione di cui al presente provvedimento. In particolare, il 70% delle predette risorse finanziarie viene ripartito in egual misura tra tutti i beneficiari; in aggiunta, il 20% dell’assegnazione viene ripartita tra le imprese beneficiarie che nell’anno 2019 presentano un ammontare di ricavi superiore a 100 mila euro e il restante 10% si aggiunge alle precedenti ripartizioni per le imprese con un ammontare di ricavi 2019 superiori a 300 mila euro. L’ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa a fronte della dichiarazione presentata è pari al minore tra l’importo determinato a seguito della ripartizione e l’importo residuo di aiuti ancora fruibili, determinato sulla base dell’ammontare degli aiuti di Stato in regime “de minimis” indicato dal soggetto nella dichiarazione.
Con il provvedimento in oggetto vengono definite le modalità di presentazione della dichiarazione degli aiuti ricevuti in regime “de minimis”, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione, e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del predetto decreto. La dichiarazione, oltre ai dati identificativi del soggetto dichiarante e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene l’indicazione dell’ammontare degli aiuti di Stato in regime “de minimis”, la cui registrazione nel RNA è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024, ricevuti dallo stesso e dall’intera impresa unica di cui il dichiarante fa parte. L’Agenzia delle entrate determina i contributi sulla base delle informazioni contenute nella dichiarazione. I contributi sono erogati sullo stesso conto corrente sul quale è stato erogato il contributo a fondo perduto. Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli con i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano il mancato riconoscimento del contributo. Qualora i contributi riconosciuti siano in tutto o in parte non spettanti, l’Agenzia delle entrate recupera i contributi (in tutto o in parte) non spettanti, irrogando sanzioni e interessi È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare le riduzioni. In caso di indebita percezione dei contributi, si applicano le disposizioni dell’articolo 316-ter del codice penale.