Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di cui all’articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (Agenzia delle entrate – Risoluzione 23 settembre 2022, n. 51/E).
L’articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha previsto che il credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetti alle imprese del settore turistico, nonché a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
Il citato articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede inoltre, al comma 5-bis, che in caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 253466 del 30 giugno 2022 sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta in parola, nonché le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione dello stesso.
In proposito, il punto 3.3 del citato provvedimento ha stabilito che ai fini dell’utilizzo n compensazione del credito ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Pertanto, per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui trattasi, con la risoluzione 37/E dell’11 luglio 2022 è stato istituito il codice tributo “6978”.
Inoltre, il punto 4 del citato provvedimento, nel disciplinare le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione del credito, ha previsto che:
– la comunicazione della cessione del credito d’imposta avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente compilando la sezione III del quadro A del modello di autodichiarazione;
– per ciascun contratto di locazione per il quale si opta per la cessione del credito, questo deve essere ceduto per l’intero importo e non è ammessa la cessione parziale;
– il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
– dopo l’accettazione di cui al punto precedente, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto, il cessionario utilizza il credito d’imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.
Tanto premesso, per consentire ai cessionari di utilizzare il credito in compensazione tramite modello F24, è istituito il seguente codice tributo:
– “7741” denominato “CESSIONE CREDITO – Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione – articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle autodichiarazioni con le quali è stata comunicata la cessione del credito d’imposta all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità e i termini stabiliti dal richiamato provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 253466 del 30 giugno 2022, per i quali i cessionari abbiano comunicato all’Agenzia, tramite la Piattaforma cessione crediti, l’accettazione della cessione stessa.
In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle cessioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.