Con il rinnovo sono previsti, tra le altre cose, aumenti retributivi e novità normative
In data 3 settembre 2024, la Confartigianato Alimentazione, Cna Agroalimentare, Casartigiani e Claai delle Marche, insieme a Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil delle Marche hanno siglato il rinnovo del contratto collettivo integrativo regionale del settore alimentare e della panificazione artigiano delle Marche. Il contratto decorre dal 1° ottobre 2024 e scade il 30 settembre 2028. Per quanto concerne l’aspetto retributivo, per il settore alimentare e nella fattispecie per le imprese non artigiane fino a 15 dipendenti, le maggiorazioni prevedono aumenti pari agli importi indicati nella tabella seguente.
Imprese non artigiane fino a 15 dipendenti
Livello | ERP | EER in vigore dal 1° ottobre 2024 |
1 | 60,20 | 13,92 |
2 | 56,08 | 12,10 |
3 | 51,97 | 9,98 |
4 | 48,07 | 8,77 |
5 | 44,17 | 7,86 |
6 | 40,03 | 7,27 |
7 | 36,37 | 6,65 |
8 | 36,37 | 6,05 |
Per le imprese artigiane, settore alimentare e panificazione, viene riconosciuto un incremento della quota di salario quale elemento economico regionale (EER) nella misura dell’1,2%. L’elemento sarà pari a 7,27 euro al mese. Mentre, per l’elemento retributivo pregresso (ERP) viene applicato quanto previsto dall’accordo interconfederale regionale del 12 dicembre 2022 per le aziende del settore.
Imprese artigiane – Settore alimentare
Livello | ERP | EER in vigore dal 1° ottobre 2024 |
1S | 64,31 | 10,44 |
1 | 60,20 | 9,37 |
2 | 56,08 | 8,58 |
3A | 51,97 | 8,00 |
3 | 48,07 | 7,56 |
4 | 44,17 | 7,27 |
5 | 40,03 | 6,92 |
6 | 36,37 | 6,47 |
Imprese artigiane – Settore Panificazione
Livello | ERP | EER in vigore dal 1° ottobre 2024 |
A1S | 29,27 | 9,10 |
A1 | 27,54 | 8,46 |
A2 | 24,10 | 7,93 |
A3 | 20,66 | 7,27 |
A4 | 17,22 | 6,88 |
B1 | 27,11 | 9,09 |
B2 | 22,59 | 7,46 |
B3S | 19,58 | 7,27 |
B3 | 18,08 | 7,03 |
B4 | 15,06 | 6,66 |
Le aziende mettono a disposizione dei singoli lavoratori strumenti di welfare del valore complessivo di 120,00 euro da corrispondere in un’unica soluzione, per quanto riguarda il 2024, nella mensilità di ottobre e a decorrere dal 2025 nella mensilità di luglio di ogni anno. Tra le altre cose, per quel che riguarda la flessibilità dell’orario di lavoro, l’azienda può realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell’orario contrattuale fino al limite delle 48 ore settimanali per un massimo di 96 ore nell’anno, recuperabili entro 12 mesi solari dalla data di effettuazione. Infatti, per le prime 32 ore viene riconosciuto un incremento del 10%, dalla 33esima alla 64esima ora del 12% e dalla 65esima alla 96esima del 15%.