Chiarimenti dal Fisco sulle operazioni OSS


L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 05 ottobre 2022 n. 493, ha fornito chiarimenti sulla modalità di documentazione e registrazione delle operazioni OSS non necessarie per la qualifica di esportatore abituale e ai fini del plafond

A riguardo, l’Agenzia delle Entrate già si è espressa con l’interpello n. 802/2021 in relazione all’applicazione dell’art. 74quinquies, co. 2, del decreto IVA per i soggetti che intendono avvalersi del plafond IVA di cui all’articolo 8, comma 2bis, del decreto citato.
In particolare, la questione prospettata riguarda la possibilità di avvalersi della dispensa dagli obblighi previsti dal Titolo II del decreto IVA per le operazioni OSS che, pur poste in essere da un soggetto qualificato come esportatore abituale, non siano dallo stesso utilizzate per la determinazione dei requisiti necessari ad acquisire detto status e considerate ai fini della quantificazione del plafond spettante.
Al riguardo, con il cit. documento di prassi, si è ammesso che un soggetto che abbia optato per l’applicazione del regime unionale OSS possa beneficiare, per le operazioni assoggettate a detto regime speciale, anche del regime nazionale previsto per gli esportatori abituali, laddove (in aggiunta alla documentazione delle operazioni secondo le regole previste nell’ambito del regime speciale unionale) continui ad adottare le modalità di fatturazione e contabilizzazione delle vendite a distanza stabilite dalla normativa nazionale in via ordinaria.


Nei casi in cui, invece, come nella fattispecie descritta nell’istanza, le operazioni OSS non siano utilizzate ai fini del regime agevolativo nazionale, non tenendone conto per l’adozione dello stesso, non sarà necessario documentare le stesse anche in base alle regole nazionali.


Di conseguenza, il contribuente che non abbia fatturato e documentato le operazioni OSS nelle modalità ordinarie potrà nondimeno avvalersi della qualifica di esportatore abituale e del plafond in ragione e nel limite delle altre operazioni che ne diano il diritto dallo stesso poste in essere nel periodo considerato.