Le Parti Sociali hanno apportato alcune modifiche agli artt. 60, 61 e 62 del CCNL
In data 3 ottobre 2024 Laif, Anpit, Cisal Terziario e Cisal si sono incontrati per definire alcune modifiche da apportare al Titolo XVIII (Contratto di somministrazione di lavoro) del contratto collettivo nazionale unico di lavoro per i dipendenti di aziende esercenti lavorazioni conto terzi a facon operanti in regime di subfornitura. Le Parti Sociali, in considerazione della diffusione degli istituti dello Staff leasing e della Stabilizzazione e delle mutevoli previsioni normative in materia, hanno ritenuto opportuno apportare alcune modifiche agli artt. 60, 61 e 62 del CCNL in oggetto.
Nell’accordo viene precisato che è possibile utilizzare l’istituto contrattuale della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato nella duplice facoltà normativa dello Staff Leasing e della Stabilizzazione, che rappresentano una forma di flessibilità occupazionale di medio lungo periodo, con la garanzia di più ampie tutele ed agevolazioni per i lavoratori. Lo staff leasing prevede la stipula da parte dell’agenzia del lavoro di un contratto di somministrazione a tempo indeterminato con il lavoratore ed un contratto commerciale di pari durata. La stabilizzazione consiste invece nella somministrazione a tempo determinato di lavoratori assunti dall’Agenzia per il lavoro con contratto a tempo indeterminato, pertanto seppure la fornitura di manodopera sia a tempo determinato, il somministrato sigla con l’Agenzia per il lavoro un contratto stabile.
Ai lavoratori somministrati saranno riconosciute, qualora più favorevoli, le retribuzioni previste nel CCNL, salvo le aree d’esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
Il numero dei lavoratori somministrati con contratto di lavoro a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore non potrà eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
Il numero dei lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato, non potrà eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo Indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all’unità superiore, qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
È, in ogni caso, esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato ed indeterminato:
– di lavoratori di cui all’art. 8, co. 2, L. n. 223/1991;
– di soggetti disoccupati che godano da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;
– di lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati” ai sensi dei numeri 4 e 99 dell’art. 2 del Regolamento UE n. 651/2014.