CCNL Informatica Piccola Industria: sottoscritta l’ipotesi di accordo

Previsti aumenti retributivi ed una tantum per i dipendenti dei settori comunicazione, informatica, servizi innovativi e microimpresa

Il giorno 8 aprile 2025 Unigec Confapi, Unimatica Confapi e Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo per i dipendenti delle piccole e medie imprese della comunicazione, informatica, servizi innovativi e microimpresa. Il CCNL ha durata quadriennale sia per la parte economica che normativa e, fatte salve le decorrenze previste nei singoli istituti contrattuali, decorre dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027. 
Dal punto di vista normativo le Parti Sociali hanno apportato modifiche all’istituto del contratto a tempo determinato, individuando ulteriori ipotesi per cui il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero per esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
c) esecuzione di un progetto, un’opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo e non rientranti nelle normali attività (es. migrazione a nuovi software, cambi di sistemi informatici, etc.);
d) realizzazione di progetti temporanei legati alla modifica e/o modernizzazione degli impianti produttivi e attivazione di nuovi processi produttivi (es. attività di engineering e impiantistica);
e) incremento di volumi produttivi;
f) partenza di nuove attività, sviluppo e lancio di nuovi prodotti;
g) investimenti nei processi produttivi che abbiano l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei processi medesimi;
h) realizzazione di percorsi formativi, anche on the job, legati a processi di innovazione aziendale e/o riorganizzazione;
i) potenziamento tecniche e competenze in ambito digitale.
In materia di malattia e infortunio non sul lavoro, per i lavoratori con disabilità certificata ex L. n. 68/99, considerata la maggiore fragilità e conseguente aumento del rischio di malattia, il periodo di conservazione del posto di lavoro è aumentato di 90 giorni. Durante tale ulteriore periodo non decorre la retribuzione e I’anzianità in riferimento ad ogni istituito.
Dal punto di vista retributivo sono stati stabiliti incrementi retributivi con decorrenza:
1° gennaio 2025;
1° gennaio 2026;
1° gennaio 2027
A tutti i lavoratori in forza alla data del 1° gennaio 2025 è corrisposta con la retribuzione del mese di giugno 2025 una somma forfettaria pari a 100,00 euro lordi a titolo di Una Tantum. Detto importo è stato quantificato considerando anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta, indiretta e differita di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. In caso di lavoro part-time l’importo Una Tantum viene riproporzionato in base all’orario di lavoro concordato. 
Per gli anni 2025, 2026 e 2027 l’importo di 258,00 euro a titolo di flex benefits è elevato a 300,00 euro. A partire dal mese di febbraio di ogni singolo anno le aziende devono mettere a disposizione di tutti i dipendenti detto importo da utilizzare entro il 31 dicembre dell’anno stesso. Le aziende che per l’anno 2025 hanno già proceduto a mettere a disposizione dei lavoratori l’importo di 258,00 euro devono procedere al relativo conguaglio entro il 31 dicembre 2025.