L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 11 luglio 2022, n. 25/E risponde ai quesiti, formulati dalle associazioni di categoria sul credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica in favore imprese energivore e non energivore e sul contributo straordinario contro il caro bollette.
Con la circolare n. 13/E del 13 maggio 2022 sono stati resi i primi chiarimenti in relazione ai contributi, sotto forma di crediti d’imposta, a parziale compensazione delle spese sostenute per l’acquisto dell’energia elettrica consumata nel primo e nel secondo trimestre 2022 dalle imprese “energivore” e “non energivore”, previsti dall’articolo 15 del decreto Sostegni-ter, dall’articolo 4 del decreto Energia, dall’articolo 3 del decreto Ucraina.
In particolare, l’articolo 15 del decreto Sostegni-ter ha introdotto un credito d’imposta in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica.
Con l’articolo 4 del decreto Energia è stato previsto un credito d’imposta in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, in favore delle imprese energivore. Tale percentuale è stata poi rideterminata nella misura del 25% dal decreto Ucraina.
Lo stesso decreto Ucraina ha poi previsto un credito d’imposta in misura pari al 12% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, in favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica» (cosiddette imprese non energivore). Tale percentuale è stata poi rideterminata nella misura del 15% dall’art. 2, co. 3, D.L. n. 50/2022 (c.d. decreto Aiuti).
Le suddette imprese possono beneficiare del contributo a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dei trimestri di riferimento e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30%.
Successivamente alla pubblicazione della predetta circolare, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente sui bonus, fornendo chiarimenti in relazione ai seguenti argomenti:
– iscrizione nell’elenco delle imprese energivore con la sessione suppletiva;
– la nozione di “componente energia”;
– modalità di calcolo del costo medio;
– clienti “multisito”;
– rilevanza dell’IVA ai fini del credito d’imposta;
– dispacciamento;
– sussidi;
– rilevanza di imposte e sussidi;
– utilizzo del valore del prezzo unico nazionale;
– molteplicità di POD;
– vendita di energia elettrica senza ricorso alla rete pubblica;
– obblighi /documenti certificativi;
– fatture di cortesia;
– effettività dei dati di consumo;
– fattura emessa dopo il 31 dicembre 2022;
– modalità di fruizione del credito d’imposta maturato;
– contributo straordinario contro il caro bollette: operazioni non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale.