L’INPS rende noti gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2023 (INPS, circolare 10 febbraio 2023, n. 19).
Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2023, sono pari alla misura del 24%, già raggiunta nel 2018, per i titolari e i collaboratori di età superiore ai 21 anni, nonché alla misura del 23,25% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà a incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%.
Continuano a trovare applicazione, anche per l’anno 2023, le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 15, della Legge n. 449/1997, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
In considerazione della variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo tra il periodo gennaio 2021-dicembre 2021 e il periodo gennaio 2022-dicembre 2022 comunicata dall’ISTAT (+8,1%), per l’anno 2023, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 17.504,00 euro.
L’INPS ricorda che il suddetto valore è stato ottenuto moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2023 (€ 53,95) e aggiungendo al prodotto l’importo di € 671,39 così come disposto dall’articolo 6 della Legge n. 415/1991.
Pertanto, le aliquote per il 2023 sul minimale di reddito per gli artigiani risultano pari al 24% – per i titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni – al 23,25% – per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni. Per i commercianti, per le predette categorie di soggetti, le aliquote risultano pari, rispettivamente, al 24,48% e al 23,73%.
In conseguenza di quanto sopra, il contributo IVS calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni | € 4.208,40 (4.200,96 IVS +7,44 maternità) | € 4.292,42 (4.284,98 IVS + 7,44 maternità) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 4.077,12 (4.069,68 IVS + 7,44 maternità) | € 4.161,14 (4.153,70 IVS + 7,44 maternità) |
Per quanto riguarda il contributo per l’anno 2023 sul reddito eccedente il minimale, esso è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2023 per la quota eccedente il minimale di € 17.504,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 52.190,00.
Le aliquote contributive, pertanto, sono riportate nella sottostante tabella.
Scaglione di reddito | Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni | fino a € 52.190,00 | 24% | 24,48% |
superiore a € 52.190,00 | 25% | 25,48% | |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | fino a € 52.190,00 | 23,25% | 23,73% |
superiore a € 52.190,00 | 24,25% | 24,73% |
La Legge n. 233/1990, all’art. 1, co. 4, stabilisce che, in presenza di un reddito d’impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l’assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2023 pari a € 52.190,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.
Per l’anno 2023, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 86.983,00 (€ 52.190,00 più € 34.793,00).
L’INPS precisa che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono fare valere anzianità contributiva a tale data.
Viceversa, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2023, a € 113.520,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.
La circolare in oggetto riepiloga, infine, i termini di versamento dei contributi che sono i seguenti:
– 16 maggio 2023, 21 agosto 2023, 16 novembre 2023 e 16 febbraio 2024, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
– entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2022, primo acconto 2023 e secondo acconto 2023.
Il versamento deve avvenire mediante i modelli di pagamento unificato F24.
Gli interessati possono consultare i dati e gli importi utili relativi alla contribuzione dovuta nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del mod. F24”.