Con il provvedimento del 18 ottobre 2022, n. 389471, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono individuate le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2018.
L’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dall’articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2015, n. 115, ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il Registro Nazionale degli aiuti di Stato al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
Il medesimo decreto prevede l’interoperabilità del RNA con le informazioni relative agli aiuti concessi nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura che continuano a essere contenute nei registri SIAN e SIPA, di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il decreto direttoriale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 luglio 2017 ha definito i tracciati relativi ai dati e informazioni da trasmettere al Registro Nazionale degli aiuti di Stato, le modalità tecniche e i protocolli di comunicazione per l’interoperabilità con i sistemi informatici.
L’Agenzia delle entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” di cui all’articolo 10 del suddetto Regolamento provvedendo alla loro iscrizione massiva nei predetti Registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposita sezione “aiuti di Stato” delle rispettive dichiarazioni fiscali.
Gli aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” si intendono concessi e sono registrati nei Registri dall’Agenzia delle entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.
Per tali tipologie di aiuti sono tecnicamente inapplicabili sia la definizione di Soggetto concedente, sia i meccanismi di registrazione e verifica preventiva alla concessione dell’aiuto individuale. Pertanto, gli obblighi di consultazione nei Registri e di registrazione dell’aiuto individuale sono assolti dall’Agenzia delle entrate in un momento successivo alla fruizione dell’aiuto.
L’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente le informazioni relative alla mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis nei registri RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), SIPA (Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura) per aver indicato, nel prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni Redditi, IRAP e 770 presentate per il periodo di imposta 2018, dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.
L’Agenzia delle entrate rende disponibili le informazioni relative ai dati contenuti nelle comunicazioni per consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni utili a regolarizzare l’anomalia rilevata.
Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
Qualora la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri sia imputabile a errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto Aiuti di Stato, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti. A seguito dell’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati.
Qualora la mancata registrazione dell’aiuto individuale non sia imputabile a errori di compilazione della sezione “aiuti di Stato” di cui sopra, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto di Stato e l’aiuto in regime de minimis illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.
Con riferimento alle suddette violazioni sono dovute le relative sanzioni in relazione alle quali il contribuente può beneficiare della riduzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in funzione della tempestività dei suddetti adempimenti.