Abrogazione esonero dall’applicazione della ritenuta su provvigioni degli agenti e mediatori assicurativi

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’intervento operato dall’articolo 1, commi 89 e 90, della Legge di bilancio 2024 sul quinto comma dell’articolo 25-bis del DPR n. 600/1973, che ha disposto l’abrogazione dell’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione (Agenzia delle entrate, circolare 21 marzo 2024, n. 7/E).

L’articolo 1, comma 89, della Legge di bilancio 2024 ha modificato il quinto comma dell’articolo 25-bis del DPR n. 600/1973, il quale prevede, per taluni soggetti indicati, l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni di cui ai commi dal primo al quarto del medesimo articolo 25-bis.

Per effetto della suddetta modifica, dal 1 aprile 2024, il regime di esonero dalla ritenuta d’acconto non trova più applicazione nei confronti degli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione e dei mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Agli agenti e mediatori di assicurazione si applicano, pertanto, le disposizioni normative relative all’obbligo di ritenuta sulle provvigioni, comunque denominate, per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, declinate nel suddetto articolo 25-bis.

In particolare, l’Agenzia delle entrate chiarisce che:

  • si considerano assoggettate a ritenuta anche le provvigioni percepite dagli intermediari iscritti nella sezione d) del RUI nell’ambito di prestazioni rese direttamente a imprese di assicurazione;

  • la ritenuta deve essere applicata anche a tutte le provvigioni, comunque denominate, dovute per l’attività d’intermediazione assicurativa, anche se esercitata a titolo accessorio rispetto all’attività principale, percepite da soggetti iscritti al RUI, alle sezioni e) ed f), nell’ambito di prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;

  • con riguardo ai soggetti che godono dell’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni, che esercitano l’attività d’intermediazione assicurativa in via accessoria e che sono iscritti al RUI, la ritenuta d’acconto è operata esclusivamente sulle provvigioni afferenti l’attività assicurativa.

L’effettuazione della ritenuta sulle provvigioni segue il criterio di cassa e, per quanto concerne lo scomputo della stessa, il terzo comma dell’articolo 25-bis prevede che la ritenuta possa essere scomputata dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale o dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale è operata. Qualora la ritenuta sia operata in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione annuale, invece, la stessa è scomputata dall’imposta relativa al periodo d’imposta in cui è effettuata.

 

Sempre ai sensi del secondo comma del citato articolo 25-bis, le ritenute devono essere commisurate al 50% dell’ammontare delle provvigioni, salvo il caso in cui i percipienti dichiarino ai loro committenti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi. In tal caso la ritenuta è commisurata al 20% dell’ammontare delle provvigioni.

 

L’Agenzia, infine chiarisce che a seguito dell’abrogazione dell’esonero dall’obbligo di effettuare le ritenute sulle provvigioni, il committente, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà provvedere al rilascio della Certificazione Unica al percipiente e alla trasmissione all’Agenzia delle entrate e che tale abrogazione non ha riflessi sui profili attinenti agli obblighi di fatturazione previsti dalla normativa IVA.